Statuto

STATUTO DELLA “ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIPENDENTI STUDI NOTARILI ITALIANI”
denominata “UNIC@”

  • DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE
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    1.1       La “ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIPENDENTI STUDI NOTARILI”, denominata “UNIC@” è un’associazione senza fini di lucro, apolitica, apartitica, disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e dalle Leggi tempo per tempo vigenti in materia di Associazioni.

    1.2       L’Associazione ha sede legale in Castenaso (BO), Via Nasica n. 70.

     

    1. SCOPO

     

    2.1       Scopo dell’Associazione è

    a- contribuire in ogni situazione alla valorizzazione ed alla tutela della professionalità, della competenza, delle aspettative e dell’immagine dei dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo e livello, degli Studi Notarili direttamente o tramite soggetti terzi;

    b- promuovere iniziative di divulgazione ed approfondimento della cultura giuridica, economica, organizzativa, informatica, della tecnica gestionale e della prassi burocratica concernenti l’attività degli Studi notarili, anche mediante l’organizzazione di convegni, manifestazioni, corsi di studio e di perfezionamento, di aggiornamento e simili;

    c- effettuare, nell’ambito culturale suindicato, la ricerca e l’elaborazione di studi, tecniche operative e metodi di lavoro per migliorare le capacità professionali, organizzative e gestionali degli associati, anche redigendo e diffondendo protocolli operativi di riferimento;

    d- introdurre principi e regole di deontologia professionale;

    e- affiancare Enti, Istituzioni, Associazioni che operano nei settori collegati promuovendo iniziative che contribuiscano alla diffusione della conoscenza ed al miglioramento della funzione svolta nella collettività dagli Studi Notarili, all’efficienza gestionale ed all’efficacia operativa;

    f- rappresentare in ogni sede e ad ogni livello la categoria professionale degli Assistenti degli Studi Notarili;

    g- favorire la conoscenza e la promozione della cultura in generale anche attraverso l’attuazione di iniziative culturali, ricreative, ludiche;

    h- tutelare i diritti individuali omogenei della categoria dei collaboratori, a qualsiasi titolo e livello, degli Studi Notarili, senza scopo di lucro.

    L’associazione non è solo strumento di arricchimento professionale, ma anche di partecipazione democratica alla vita della società. Nel rispetto di tale principio tutti gli associati hanno parità di doveri e di diritti con particolare riferimento e tutela del diritto di iniziativa e del diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per le nomine degli organi direttivi, gestionali e rappresentativi.

    2.2       Per il conseguimento dello scopo l’Associazione potrà, in via meramente esemplificativa:

    – proporre misure legislative e/o regolamentari volte alla tutela del proprio settore di lavoro;

    – organizzare manifestazioni, convegni e/o eventi di carattere nazionale ed internazionale;

    – divulgare materiale informativo, intraprendere azioni di comunicazione e attivare strumenti di informazione, raccordarsi con enti, istituzioni ed altre associazioni di categoria;

    – pubblicare riviste, con esclusione dei quotidiani;

    – gemellarsi con altre associazioni in Italia ed all’estero.

     

    1. SOCI

     

    3.1       I soci si dividono in:

    1. A) Promotori
    2. B) Ordinari
    3. C) Simpatizzanti.
    4. D) Onorari.

    3.2       Sono soci Promotori dell’Associazione coloro che hanno provveduto a sottoscrivere l’atto costitutivo ed il collegato Statuto o nonché quelli che presenteranno richiesta di adesione entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione.

    3.3       Sono soci Ordinari dell’Associazione tutti i dipendenti e collaboratori, anche in pensione, degli studi notarili in Italia a qualsiasi titolo e tramite qualsiasi terzo soggetto, e/o loro organizzazioni o associazioni locali che ne facciano richiesta al Comitato Esecutivo e provvedano al versamento della quota sociale.

    3.4       Sono soci simpatizzanti dell’Associazione, senza diritto di voto,  coloro che chiedano di far parte dell’Associazione in quanto ne condividono le finalità pur non essendo dipendenti di studi notarili.

    3.5 Sono soci Onorari dell’Associazione, senza diritto di voto, coloro ai quali il Comitato Esecutivo deliberi di conferire tale qualità a maggioranza dei suoi componenti.

     

    1. QUOTA ASSOCIATIVA

     

    4.1       La quota associativa annuale sarà fissata con deliberazione annuale fissata dall’Assemblea su proposta del Comitato Esecutivo.

    4.2       Sono tenuti al versamento della quota per ogni anno solare i soci Promotori ed i soci Ordinari.

     

    1. PATRIMONIO

     

    5.1       Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, da eventuali beni che dovessero divenire di proprietà dell’Associazione, dal ricavato derivante dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse, nonchè da ogni altra entrata connessa con l’espletamento di specifiche attività volte al raggiungimento dello scopo dell’Associazione, da donazioni e contributi volontari, sia da parte di persone fisiche che di società, Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali.

     

    1. AMMISSIONE DEI SOCI

     

    6.1       L’ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Comitato Esecutivo a seguito di richiesta scritta dell’interessato.

    La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell’ammissibilità da parte del Comitato Esecutivo.

    6.2       La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, per decesso, ovvero per mancato versamento della quota annuale.

    6.3       L’esclusione è deliberata dal Comitato Esecutivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l’Associazione, ed è deliberata con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti il Comitato Esecutivo.

    6.4       Il recesso è consentito a qualunque socio ed in qualsiasi momento.

    6.5       In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota di partecipazione non potrà essere restituita.

     

    1. DIRITTI DEI SOCI

     

    7.1       Tutti i soci hanno diritto:

    – a partecipare a tutte le attività sociali;

    – a ricevere le eventuali pubblicazioni edite dall’Associazione;

    – all’elettorato attivo e passivo alle cariche sociali. Sono eleggibili i soci in regola con i doveri di cui all’art. 8 per i tre anni consecutivi precedenti.

     

    1. DOVERI DEI SOCI

     

    8.1       Ciascun socio deve:

    – rispettare le norme contenute nell’Atto costitutivo, nello Statuto, negli eventuali regolamenti ed in tutte le deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Comitato Esecutivo;

    – tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sull’Associazione o sui suoi rappresentanti;

    – versare annualmente la quota associativa.

     

    1. ORGANI

     

    9.1       Sono organi dell’Associazione il Presidente, il Comitato Esecutivo, il Consiglio Nazionale e l’Assemblea dei soci.

     

    1. ASSEMBLEA DEI SOCI

     

    10.1 L’Assemblea dei soci è composta dai soci in regola con il versamento della quota associativa per l’anno in corso ed è presieduta dal Presidente del Comitato Esecutivo o da chi ne fa le veci. Può essere ordinaria e straordinaria.

    10.2 L’Assemblea approva le linee programmatiche e propulsive dell’Associazione sottoposte alla sua attenzione dal Comitato Esecutivo.

    10.3 L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno per l’esame dell’attività svolta, per proporre nuove iniziative e per approvare i bilanci consuntivo e preventivo e può essere svolta anche in teleconferenza o audioconferenza, purchè sia garantita la contemporaneità della partecipazione alla discussione.

    Approva gli eventuali regolamenti interni, procede alla trattazione di tutti gli altri aspetti attinenti la gestione sociale che non siano riservati al Comitato Esecutivo.

    10.4 L’Assemblea può riunirsi, inoltre, in seduta straordinaria ogni qual volta ne venga richiesta la convocazione da almeno 1/3 (un terzo) dei soci, o quando sia espressamente convocata dal Presidente.

    10.5 L’Assemblea straordinaria ha competenza per approvare le modifiche all’atto costitutivo ed allo Statuto dell’Associazione; per deliberare lo scioglimento dell’Associazione; per nominare, revocare e stabilire i poteri dei liquidatori.

    10.6 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Comitato Esecutivo mediante avviso da inviare ai soci telematicamente o via fax all’indirizzo e-mail od al numero indicato nel Libro Soci, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’adunanza.

    10.7 L’invito deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione, che può essere svolta anche fuori della sede purchè in Italia.

     

    1. VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA

     

    11.1 L’Assemblea ordinaria è valida, qualunque sia l’oggetto da trattare:

    – in prima convocazione quando è presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei soci iscritti nel Libro Soci;

    – in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

    11.2 L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 1/3 (un terzo) di tutti i soci iscritti nel libro soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

    11.3 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

    11.4 Ad ogni socio spetta un solo voto, che può anche essere espresso per delega.

     

    1. SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA

     

    12.1 L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Comitato Esecutivo.

    12.2 Il Presidente o in caso di sua assenza il Vice Presidente, dell’Assemblea nomina tra i soci un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

    12.3 Il Presidente, o in caso di sua assenza il Vice Presidente, accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, il diritto ad intervenire, e la validità delle deleghe.

    12.4 Dell’assemblea viene redatto un verbale nell’apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Vice Presidente o solo da quest’ultimo in caso di assenza del Presidente.

    12.5  Altre modalità di svolgimento dell’Assemblea verranno disciplinate da apposito “Regolamento”

     

    1. COMITATO ESECUTIVO

     

    13.1 Il Comitato Esecutivo è l’organo esecutivo e propulsivo dell’Associazione.

    13.2 Al Comitato Esecutivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

    13.3 Il Comitato è composto dal Presidente dell’Associazione, da un Vice Presidente, da un Segretario, da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti.

    Tra i componenti del comitato esecutivo viene nominato dal Presidente dell’Associazione, a suo insindacabile giudizio, il Tesoriere.

    Si possono costituire, con appositi regolamenti, sezioni regionali e distrettuali dell’associazione, i cui rispettivi coordinatori sono nominati dal Comitato Esecutivo.

    13.4 Il Comitato Esecutivo è eletto dall’Assemblea dei soci a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto in prima convocazione, ed a maggioranza assoluta dei votanti in seconda convocazione.

    13.5 Sono eleggibili ed elettori tutti i soci Ordinari ed i soci Promotori.

    13.6 Nel caso in cui due o più candidati avessero ottenuto lo stesso numero di voti, il Presidente procederà ad elezioni suppletive.

    13.7 Qualora quattro o più componenti del Comitato Esecutivo vengano a mancare, di modo che il numero dei componenti restanti nel Comitato stesso sia inferiore a sei, il Presidente deve indire elezioni suppletive, oppure, a seguito di votazione da parte della maggioranza del Comitato Esecutivo, procedere allo scioglimento e rinnovo dell’intero Comitato Esecutivo stesso.

    13.8 Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente almeno una volta l’anno in coincidenza con l’approvazione del bilancio e ogni qual volta ne facciano richiesta un terzo dei componenti, e possono essere svolte anche in teleconferenza o audioconferenza, purchè sia garantita la contemporaneità della partecipazione alla discussione.

    13.9 Le decisioni del Comitato sono adottate a maggioranza semplice, e sono valide quando siano votate da almeno la metà dei suoi componenti. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente.

    13.10 Tutte le cariche del Comitato Esecutivo sono svolte a titolo gratuito.

    13.11 Il Comitato Esecutivo dura in carica 5 (cinque) anni ed i componenti sono rieleggibili.

     

    1. ATTRIBUZIONE AL COMITATO ESECUTIVO

     

    14.1 Al Comitato Esecutivo spetta:

    – la gestione dell’Associazione;

    – il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;

    – deliberare sull’ammissione dei soci;

    – convocare l’Assemblea;

    – predisporre le proposte di bilancio preventivo e consuntivo;

    – determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all’Assemblea;

    – nominare eventuali comitati tecnico-scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;

    – deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l’Associazione;

    – nominare il Vice Presidente ove non sia stato nominato dall’Assemblea;

    – individuare cariche specifiche al proprio interno.

     

    1. IL PRESIDENTE

     

    15.1 Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci, dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

    15.2 Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, è titolare del potere di firma a nome dell’Associazione, convoca e presiede il Comitato Esecutivo, il Consiglio Nazionale e l’Assemblea dei Soci, effettua la supervisione delle attività sociali.

     

    1. IL VICE PRESIDENTE

     

    16.1 Il Vice Presidente è eletto dall’Assemblea o, in caso questa non vi abbia provveduto, dal Comitato Esecutivo e sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, in caso di assenza od impedimento.

     

    1. IL SEGRETARIO

     

    17.1  Il Segretario è nominato dall’Assemblea dei Soci.

    17.2 Il Segretario svolge funzioni di Segretario durante le sedute degli organi sociali.

    Si occupa della gestione ordinaria dell’Associazione, salve le attribuzioni del Comitato Esecutivo.

    Esplica tutte le altre funzioni che gli vengano attribuite dal Comitato Esecutivo medesimo.

     

    1. IL TESORIERE

     

    18.1 Il Tesoriere viene nominato direttamente dal Presidente dell’Associazione e scelto dal medesimo tra i componenti del Comitato Esecutivo.

    18.2 Egli cura la riscossione delle entrate e la gestione delle uscite dell’Associazione, conservando l’evidenza degli atti relativi; presenta al Comitato Esecutivo la proposta di bilancio preventivo, entro il mese di Dicembre, ed entro il mese di Marzo il bilancio consuntivo dell’anno precedente.

    18.3 Il bilancio non dovrà prevedere in alcun caso la distribuzione di utili.

    18.4 Il bilancio verrà messo a disposizione di tutti i soci per la consultazione, anche mediante trasmissione per via informatica, almeno trenta giorni prima della data prevista per l’assemblea di approvazione dello stesso.

     

     

    1. IL CONSIGLIO NAZIONALE

     

    19.1 Il Consiglio Nazionale è l’organo consultivo del Comitato esecutivo e lo coadiuva nell’attuazione degli orientamenti  stabiliti dal Comitato Esecutivo stesso e dall’Assemblea dei soci.

    Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente dell’Associazione, dal Comitato Esecutivo e da un minimo di 10 (dieci) ad un massimo di 50 (cinquanta) Consiglieri.

    Il Consiglio Nazionale è eletto dall’Assemblea dei soci a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto in prima convocazione, ed a maggioranza assoluta dei votanti in seconda convocazione.

    Le riunioni del Consiglio Nazionale sono convocate dal Presidente almeno una volta l’anno, e ogni qual volta ne facciano richiesta un terzo dei componenti, e possono essere svolte anche in teleconferenza o audioconferenza, purchè sia garantita la contemporaneità della partecipazione alla discussione.

    Le riunioni del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente.

    Le decisioni del Consiglio Nazionale sono adottate a maggioranza semplice, e sono valide quando siano votate da almeno la metà dei suoi componenti. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente.

    La carica di Consigliere Nazionale è svolta a titolo gratuito.

    Il Consiglio Nazionale dura in carica 5 (cinque) anni ed i componenti sono rieleggibili.

     

    1. ESERCIZIO FINANZIARIO

     

    20.1 L’esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

    20.2 Il Comitato Esecutivo deve presentare all’Assemblea dei soci per l’approvazione:

    – il bilancio preventivo;

    – il conto consuntivo.

    20.3 E’ vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

     

    1. LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI

     

    21.1 I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere, sono:

    – il libro dei soci;

    – il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’Assemblea;

    – il libro dei verbali e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo;

    – il libro giornale della contabilità sociale.

    21.2 In ipotesi di esercizio di attività commerciale sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

     

    1. SCIOGLIMENTO

     

    22.1 Qualora l’Associazione sia sciolta per decisione della maggioranza assoluta dei suoi soci o per causa di forza maggiore, i fondi eventualmente disponibili verranno versati in beneficienza.

     

    1. CLAUSOLA ARBITRALE

     

    23.1 Qualunque controversia insorgente tra gli associati, ovvero tra gli stessi e l’Associazione, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà devoluta all’ADRnotariato iscritta al n. 9 del registro degli organismi di conciliazione.

     

    1. NORME DI RINVIO

     

    24.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed a quelle delle altre leggi vigenti in materia.