Tabella riepilogativa delle limitazioni all’utilizzo di denaro contante ed all’obbligo di apposizione della clausola di non trasferibilità

  • dal 9 maggio 1991 al 31 dicembre 2001, divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni (art. 1 l. 3 maggio 1991 n. 143 pubb. G.U. 8 maggio 1991 n. 106 conv. in l. 5 luglio 1991 n. 197), lo stesso limite vale per l’emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità;
  • dal 1° gennaio 2002 al 25 dicembre 2002 a seguito della conversione degli importi dalle lire in euro la soglia è di euro 10.329,14;
  • dal 26 dicembre 2002, in forza del D.M. 17 ottobre 2002 (G.U. dell’11 dicembre 2002) la soglia oltre la quale non è consentito l’utilizzo di denaro contante è di euro 12.500,00 tale soglia è rimasta invariata sino al 29 aprile 2008 (entrata in vigore differita dell’art. 49 del d.lgs. 21/11/2007 n.231) ), lo stesso limite vale per l’emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità;
  • in forza del disposto del comma 49 dell’art. unico della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) non c’è obbligo di tracciamento, nelle cessioni immobiliari, per i pagamenti anteriori al 4 luglio 2006;
  • dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008 la soglia oltre la quale non è consentito l’utilizzo di denaro contante è pari o superiore ad euro 5.000,00 (1° versione dell’art. 49 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231) ), lo stesso limite vale per l’emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità;
  • dal 25 giugno 2008 al 3 novembre 2009 è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi pari o superiori ad euro 500,00 (d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133 – pubb. Sul S.O. 196 della G.U. n. 195 del 21 agosto 2008); il testo del 1° comma dell’art. 49 nella sua prima versione (fino al 3 novembre 2009) non sembra consentire utilizzo di denaro contante per i pagamenti frazionati quando l’operazione complessiva è pari o superiore ad euro 12.500,00 salvo interpretazioni di maggiore apertura che possono riscontrasi in alcune note interpretative del MEF (nota 65633 del 12 giugno 2008 al CNDCEDC e nota 28107 dell’8 aprile 2009 al CNN) e salvo ritenere che la nuova disposizione introdotta dal 25 settembre 2009 n. 151 abbia effetto retroattivo;
  • dal 4 novembre 2009 al 30 maggio 2010 è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi pari o superiori ad euro 500,00 e vige il nuovo testo dell’art. 49 d.lgs. 231/07 (a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 25 settembre 2009 n. 151) che consente l’utilizzo di denaro contante per i pagamenti frazionati inferiori alla soglia consentita salvo che i pagamenti non appaiano artificiosamente frazionati;
  • dal 31 maggio 2010 è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi pari o superiori ad euro 000,00 (art. 20 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78) ), lo stesso limite vale per l’emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità; l’utilizzo del denaro contante sino all’importo di euro 5000 è comunque consentito per i pagamenti frazionati inferiori a tale soglia salvo che i pagamenti non appaiano artificiosamente frazionati. Ai sensi dell’art. 36 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 costituisce elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49 d.lgs. 231/07, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore ad euro 15.000,00;
  • dal 6 Dicembre 2011 è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi pari o superiori ad euro 1,000,00 (art.12 comma 1 del D.L. n. 201/2011)

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